Riforma del referendum abrogativo
29 aprile 2026
Tema
L'istituto del referendum abrogativo dovrebbe essere liberato da alcuni dei limiti a cui è attualmente sottoposto. 1) Il quorum al 50%+1 degli elettori, previsto dall’articolo 75 della Costituzione, la percentuale minima di partecipanti al voto al di sotto della quale ogni risultato referendario è privo di effetti. Come spesso avvenuto in passato ciò permette agli oppositori di una proposta referendaria di farla fallire semplicemente invitando gli elettori a non andare a votare, in modo che il numero dei contrari si sommi sia all'astensione fisiologica elettorale, già presente in ogni votazione, che all'astensione di quella parte di cittadini che non si recano alle urne per disinteresse della materia oggetto del quesito referendario. Invece, a decidere l’esito del referendum dovrebbero essere i cittadini interessati, in un senso o nell’altro, al tema oggetto della proposta referendaria. Il quorum dovrebbe essere abolito. 2) L’impossibilità di indire referendum su temi internazionali, in quanto non è ammesso sulle leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, come previsto dall’articolo 75 della Costituzione. Inoltre, la Corte costituzionale, con diverse sentenze ha progressivamente esteso l’inammissibilità dell'abrogazione referendaria alle leggi di esecuzione in senso stretto dei trattati e alle leggi produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di operatività dei medesimi. In tal modo, in merito agli impegni internazionali rimane possibile abrogare mediante referendum solo le norme interne sulle modalità di attuazione degli stessi. È una forma di paternalismo nei confronti dei cittadini italiani adulti, come se non fossero sufficientemente maturi per essere informati ed esprimersi responsabilmente su alcune materie. Il referendum abrogativo dovrebbe essere esteso agli impegni internazionali. 3) La disinvoltura con cui la Corte costituzionale dichiara inammissibili proposte referendarie anche quando non rientrano nelle materie per cui è esplicitamente precluso il ricorso al referendum, semplicemente asserendo che la normativa che risulterebbe a seguito della consultazione non sarebbe conforme alla Costituzione. La Corte costituzionale potrebbe invece intervenire successivamente con una sentenza additiva che riporti tale conformità, trovando una quadra che possibilmente non vanifichi completamente la volontà della maggioranza del corpo elettorale. Di seguito una breve proposta di riforma dell’articolo 75 della Costituzione.
Soluzione
Propongo una legge di riforma costituzionale per modificare l’articolo 75 della Costituzione sull’istituto del referendum abrogativo, nel modo seguente: “È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Il giudizio di ammissibilità della proposta referendaria è emesso senza anticipare giudizi di costituzionalità sulla normativa che risulterebbe da eventuale esito positivo del referendum. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.” Questa formulazione è solo indicativa. Ogni altra riscrittura dell’articolo 75 della Costituzione che tenga conto di quanto espresso nella parte del tema della proposta va sicuramente nella direzione giusta.
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