Procreazione medicalmente assistita e ricerca scientifica
28 aprile 2026
Tema
La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA) è una legge integralista che, pur parzialmente migliorata in seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale, presenta ancora numerose disposizioni ingiuste. La legge 40 impedisce alle donne che non hanno un partner maschile di provare a coronare il sogno di avere un figlio, nonostante sia ormai dimostrato che non è il genere di un soggetto a renderlo un buon genitore. La legge 40 limita l’utilizzo dei test diagnostici sugli embrioni (PGT) e il vaglio degli stessi al solo fine di evitare pericoli per la salute psico-fisica della donna durante la gravidanza, impedendo di ricorrervi allo scopo dichiarato di tutelare la salute dei futuri figli, che in realtà è il vero motivo per cui i soggetti ammessi alla PMA (attualmente le sole coppie di sesso diverso) decidono di ricorrere a tale procedura, altrimenti basterebbe non ricercare la gravidanza. Per evitare seri problemi medici ai figli e alle future generazioni delle famiglie di soggetti portatori di malattie genetiche o cromosomiche o in seguito a mutazioni ex novo, è necessario estendere esplicitamente la procedura allo scopo di prevenire le malattie ereditarie, fermo restando il divieto di analizzare l’embrione al fine di predeterminare le caratteristiche etniche del futuro bambino. La legge 40 non prevede la possibilità della donazione mitocondriale. Le tecniche di sostituzione mitocondriale, già utilizzate in clinica con successo in Gran Bretagna e Australia, costituiscono l’unica possibilità concreta di evitare la trasmissione di mutazioni dannose del DNA mitocondriale. Tali tecniche non dovrebbero essere escluse a priori, altrimenti si distrugge la speranza delle donne che presentano ovociti con un alto tasso di DNA mitocondriale anomalo di avere figli non affetti e si rischia di condannare molti bambini a sofferenze evitabili. La legge 40 impedisce la necessaria ricerca scientifica sugli embrioni, che invece, se fosse consentita, potrebbe far progredire enormemente la medicina sia nel settore delle terapie rigenerative tramite le cellule staminali che in quello della stessa PMA. Nuove scoperte e lo sviluppo di nuove procedure potrebbero permettere di aumentare il tasso di successo delle tecniche di PMA e di sviluppare nuovi metodi di prevenzione delle malattie ereditarie più efficaci rispetto alle attuali possibilità. Questi ed altri obiettivi importanti sono esposti nella parte seguente.
Soluzione
Propongo di sostituire la legge 40/2004 con una nuova legge liberale e pragmatica che: 1) consenta l’accesso alla PMA a donne single e coppie di donne, anche mediante la ricezione di ovociti della partner; 2) estenda la crioconservazione gratuita di gameti e tessuto gonadico a tutti i casi in cui terapie o interventi medici causano o abbiano causato sterilità o infertilità al paziente; 3) adegui il rimborso spese per gli oneri e gli inconvenienti derivanti dalla donazione di gameti, soprattutto per le donatrici di ovociti, nel rispetto del divieto di commercializzazione; 4) consenta al partner di revocare il consenso dopo la fecondazione dell’ovocita (in modo che non sia costretto a diventare genitore suo malgrado) ma prima del trasferimento in utero, fermo restando il diritto della donna a ottenere il trasferimento in utero degli zigoti e degli embrioni formati con i suoi ovociti (in modo che non perda le chance) o in caso di doppia donazione; 5) consenta esplicitamente l’accesso alle indagini diagnostiche PGT sugli embrioni prodotti e il vaglio degli stessi allo scopo di prevenire le malattie ereditarie (trasferendo in utero i soli embrioni non affetti o non portatori), senza introdurre previsioni di legge inutili e dannose che impediscano il perseguimento di tale scopo, mantenendo comunque anche l’attuale possibilità di effettuare la procedura per evitare un pericolo per la donna durante la gravidanza; 6) consenta in Italia le tecniche di sostituzione mitocondriale per la prevenzione delle malattie legate al DNA mitocondriale nei figli delle donne portatrici di mutazioni dannose nel loro DNA mitocondriale; 7) consenta la ricerca scientifica su zigoti ed embrioni umani, rimuovendo anche i divieti sulle procedure necessarie (quali crioconservazione, scissione precoce e trasferimento di nucleo), permettendo la sperimentazione di terapie geniche su cellule germinali, zigoti ed embrioni in vitro, fermo restando il divieto di portarle in clinica finché non saranno dimostrate sicure ed efficaci, e permettendo l’estrazione di cellule staminali dagli embrioni abbandonati per un utilizzo terapeutico nella medicina rigenerativa; 8) consenta la donazione a fini di procreativi di embrioni crioconservati, escludendo quelli che, a seguito di precedenti indagini diagnostiche già effettuate, risultano presentare importanti problematiche genetiche o cromosomiche.
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